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| Promemoria per l’entrata in vigore del D.Lgs.26/10/10 n.204
Dalla data di Venerdì 1 Luglio 2011 entreranno in vigore le nuove normative riguardanti specificamente il Soft-Air, previste dal D.Lgs. 204/2010. In via riassuntiva riproponiamo brevemente le parti più salienti del citato testo di legge, che ci riguardano più da vicino. Da Venerdì 1 Luglio 2011:
A) Le nostre repliche giocattolo sono da ora in poi denominate ufficialmente “strumenti per il soft-air”
B) Ogni giocatore di softair ha l’obbligo del “porto giustificato” durante il trasporto dello “strumento”. Per cui senza un giustificato motivo (come ad es. recarsi ad una manifestazione, oppure a far riparare la replica) non sarà possibile portare all’esterno della propria abitazione alcuno “strumento” per il soft-air. Il nostro consiglio è di trasportare sempre l’asg in una custodia nel bagagliaio e di avere sempre al seguito la tessera associativa dove risulta che praticate la disciplina sportiva del soft-air.
C) Gli “strumenti per il soft-air” non potranno essere vendute/acquistate da soggetti con meno di anni 16.
D) Gli “strumenti per il soft-air” potranno sparare soltanto pallini dal colore “vivo”. Quindi, sicuramente, data la loro alta visibilità i BB di colore bianco potranno essere validamente utilizzati. Lo stesso non può dirsi circa quelli “a bassa visibilità” di colore marrone o nero.
E) Gli “strumenti per il soft-air” non potranno avere potenza superiore ad 1J, misurato ad un metro dal vivo di volata.
F) Tutti gli “strumenti per il soft-air” dovranno avere obbligatoriamente i primi 3cm. della canna esterna (o comunque della parte anteriore ove la canna non fosse sporgente) colorate in colore rosso.
G) Gli “strumenti per il soft-air” sono sottoposti a spese dell’interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco Nazionale di prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell’Interno.
Con decreto del Ministro dell’Interno saranno definite le norme di attuazione del presente comma. Questa norma non specifica e demanda tutto ad un futuro regolamento da emanare, se sia onere del singolo proprietario o (più verosimilmente) dell’importatore/venditore procurarsi detta certificazione. Non viene ad oggi nemmeno specificato se la norma abbia o meno carattere retroattivo (non dovrebbe) e sia quindi applicabile non solo alle repliche d’ora in poi acquistate oppure anche a quelle già in nostro possesso. Come noto in alcune Regioni le Autorità già da qualche mese pretendono il rispetto di detta normativa, da Venerdì 1 Luglio essa sarà comunque applicata sull’intero territorio Nazionale.
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